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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2013 -
ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE PER L’ ANNO 2013
Con Del. di C.C. n 35 del 4/06/2013 sono state approvate le nuove aliquote e detrazioni IMU con effetto dal 1° Gennaio 2013 come di seguito elencato:
a) l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 1,06% ( per cento);
b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all’aliquota dello 0,4% (per cento) ; per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, (con esclusione dei fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D) è fissata all’aliquota dello 0,1% (per cento);
d) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D) è fissata all’aliquota dello 0,2% (per cento);
e) l’aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa, arte o professione da parte del possessore, è fissata all’aliquota dello 0,76% (per cento);
f) l’aliquota per gli immobili locati con contratto registrato per almeno sei mesi nel periodo d’imposta, è fissata all’aliquota dello 0,86% (per cento);
g) l’aliquota per i terreni agricoli posseduti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d’imposta in forza di contratto di affitto registrato, da Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in pensione, è fissata all’aliquota dello 0,76% (per cento);
h) l’aliquota per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d’imposta, in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è fissata all’aliquota dello 0,86% (per cento);
i) l’aliquota per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1°grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare, è fissata all'aliquota dello 0,76% (per cento). Tale riduzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale;
> Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo IMU.
DETRAZIONE - (per il 2013 si applica solamente alle abitazioni principali accatastate con categorie A1, A8, A9) - E’ stabilita nella misura di Euro 200,00 la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011; tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00.
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