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VERSAMENTO IMU SALDO 2013
AI SENSI DEL DECRETO LEGGE n. 133 DEL 30/11/2013 IN CORSO DI CONVERSIONE, NON E’ DOVUTA LA SECONDA RATA A SALDO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per le seguenti fattispecie: (Art. 1, comma 1)
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ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
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UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa, adibite ad Abitazione Principale e relative Pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Per LE CASE POPOLARI (IACP), o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del DPR 24/07/1977, n. 616.
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IMMOBILI DI CUI ALL’ART.4, comma 12-quinquies del D.L. 2/03/2012 n.16; EX CASA CONIUGALE ASSEGNATA CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE “ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria….l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”
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IMMOBILI DI CUI ALL’ART.2, comma 5, del D.L. 31/08/2013 n. 102; ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTE DA PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE FORZE ARMATE, E DI POLIZIA “Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze , ad un unico immobile iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare(purchè non sia censito in categoria catastale A/1, A/8, A/9 ) che sia posseduto e non concesso il locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma1, del decreto legislativo 19 maggio 200, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia.(Per l’anno 2013 la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° Luglio”
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TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati di cui all’art. 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
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FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art. 13, comma 8, del n. 201 del 2011.
> L’agevolazione per cui la seconda rata IMU 2013 non è dovuta, non si applica per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi da quelli di cui sopra.
ATTENZIONE !! Per i Terreni agricoli NON CONDOTTI PROFESSIONALMENTE per l’anno 2013 l’IMU è dovuta per il solo secondo semestre dell’anno, in quanto a norma dell’art. 1 del D.L. 102/2013 convertito, la prima rata in acconto 2013 è stata abolita.
Per le atre fattispecie imponibili, (abitazioni non esenti, aree fabbricabili, altri fabbricati) l’IMU è dovuta per l’intero anno 2013.
NOTA BENE -
L’art.1 comma 5 del D.L. 133/2013 sancisce che l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia d’immobile di cui al comma 1 del predetto articolo, deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1, è versata dal Contribuente in misura pari al 40 per cento entro il 16 Gennaio 2014.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti dell'imposta in acconto devono essere effettuati mediante modello F24 (codice Ente: E455).
TERMINI DI VERSAMENTO
Per tutti gli immobili che non beneficiano della sospensione del pagamento dell’IMU, il versamento della
PRIMA RATA di acconto deve essere effettuato:
- Entro il 17 GIUGNO 2013 (il 16 cade di Domenica)
Il versamento della prima rata è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base degli atti pubblicati dal Comune sul sito del Mef alla data del 16 Maggio 2013.
SECONDA RATA a saldo/conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote definitivamente approvate dal Comune.
- Entro il 16 DICEMBRE 2013
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