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PRATICA - ICI 2011 | ||
Oggetto della pratica | ICI 2011 | |
Informazioni generali |
- I.C.I. ANNO 2011 - ALIQUOTE approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2011 - 4,8 per mille Abitazione principale (esclusivamente per i casi non esclusi dal D.L. 93/2008) - 6,8 per mille Aliquota Ordinaria - 7 per mille Alloggi posseduti e non locati Con il D.L. 93/2008 sono state introdotte importanti novità in materia di ICI: E’ ESCLUSA dall’imposta l’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo ad eccezione delle abitazioni classificate in A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli). Pertinenze dell’abitazione principale (Art. 4, comma 2, Regolamento Comunale ICI):
Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale. Ai sensi dell’art.1, comma 3 del D.L 93/2008 L’ESENZIONE si applica anche nei seguenti casi:
Con Del. di C.C. n. 5 del 31/01/2011 è stato previsto per l’anno 2011 l’elevazione della detrazione d’imposta ad € 206,58 da applicare esclusivamente dai soggetti passivi che rientrano nelle seguenti casistiche:
Soggetti passivi con nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L. 508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti) Soggetti passivi con nucleo familiare con invalido civile al 100%
Soggetto passivo con nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata, con reddito ISEE non superiore ad € 4.261,00. Al fine di poter beneficiare della maggiore detrazione prevista per l’anno 2011, i soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo ICI.
Con D.L. 223/2006 è stata, inoltre, prevista la facoltà per tutti i soggetti passivi del tributo di provvedere al pagamento attraverso il Modello F24 (codice Ente E455). TERMINI DI VERSAMENTO Il versamento può essere effettuato:
La Legge n. 269/2006 (Finanziaria 2007) ha disposto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. DICHIARAZIONE |
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A chi rivolgersi | Rag. Rita Montagnani | |
Telefono | 0587/687520 - 687513 - 687538 | |
Dove andare | Palazzo Comunale Piano Primo | |
In quale orario | Lunedi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 Giovedi dalle ore 15:30 alle ore 17:30 Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 | |
Struttura competente | U.O. Tributi | |
Documentazione da scaricare | ||
Ultima Revisione: 9/5/2011 Rag. Rita Montagnani | ||
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