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PRATICA - TARES 2013 | ||
Oggetto della pratica | TARES 2013 | |
Informazioni generali |
ANNO 2013 PROROGA DEI TERMINI AL 16 DICEMBRE 2013 Con l’approvazione del nuovo Regolamento per L’Istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) sono state previste le seguenti riduzioni ed agevolazioni TARES: 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%; c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%. Le riduzioni di cui sopra decorrono dall’anno d’imposta in corso alla presentazione di apposita istanza, se presentata nei termini previsti dalla delibera annuale delle Tariffe mentre cessano di avere effetti dall’anno successivo alla dichiarazione del venir meno dei requisiti previsti. d) utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologia mediante l’utilizzo del BIOCOMPOSTER: riduzione del 20 %. La riduzione prevista per l’utilizzo del biocomposter è riconosciuta dall’anno successivo a quello in cui è stato consegnato il biocomposter, ed è concessa dietro attestazione rilasciata dal soggetto preposto all’attività di controllo del regolare utilizzo del biocomposter, dimostrando a consuntivo l’effettivo riciclaggio dei rifiuti organici mediante compostaggio domestico. La percentuale di riduzione è cumulabile con le altre riduzioni previste nel regolamento fino ad importo massimo del 40%. L’Utente interessato a beneficiare della riduzione derivante dall’utilizzo del Biocomposter dovrà produrre apposita istanza entro i termini stabiliti annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe comunali. Per l’anno 2013 il termine è stato prorogato al 16 Dicembre 2013. (Delibera C.C. n.40 del 30/09/2013) e) Ogni anno, nella delibera di approvazione delle Tariffe Tares, sarà individuato un budget da destinare a sconto sulla tariffa rifiuti per il conferimento alla Stazione Ecologica. Per le utenze domestiche che conferiscono al centro di raccolta in base al regolamento vigente sul funzionamento del C.D.R. è prevista l’attribuzione di un punteggio per ogni Kg di rifiuto conferito secondo la seguente tabella: Lo sconto verrà applicato secondo le seguenti modalità: A) lo sconto verrà riconosciuto a tutti coloro che hanno usufruito del servizio, per i rifiuti effettivamente consegnati e pesati; B) per importi inferiori a € 5 non verrà riconosciuto alcuno sconto; C) l’ammontare dello sconto verrà calcolato secondo i seguenti criteri: 1° criterio 50% del budget disponibile verrà ripartito in modo proporzionale ai quantitativi conferiti da ogni utente domestico, rapportati alla quantità totale di rifiuti raccolti presso la Stazione Ecologica misurata in punti/Kg. Esempio: se il Budget totale è pari ad euro 10.000 e se il quantitativo totale di rifiuti raccolti presso la SE è di 200.000 Punti/kg ed il sig. Rossi ha conferito 400 punti/kg, lo sconto spettante al sig. Rossi in base al 1° criterio è il seguente: 5.000€ t/ punti/kg 200.000 x punti/kg 400 = € 10 2° criterio 50% del budget disponibile verrà utilizzato per attribuire un ulteriore sconto a favore delle utenze domestiche, secondo una graduatoria compilata in base al peso conferito. L’ammontare dello sconto da attribuire agli utenti in graduatoria è stabilito nel modo seguente: - prime 50 utenze in graduatoria: ulteriore sconto del 0,2% ciascuna; - successive 150 utenze in graduatoria: ulteriore sconto del 0,1% ciascuna; - successive 500 utenze in graduatoria: ulteriore sconto del 0,05% ciascuna. 2. Interruzione temporanea del servizio. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l’interruzione non abbia durata continuativa superiore a 3 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/365 per ogni giorno intero di interruzione. 3. Distanza cassonetto. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 1.000 m. dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata dall’utente. Non usufruisce del beneficio l’utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. 4. Ubicazione fuori area servita. Per le utenze costituite da locali od aree scoperte soggette a tassazione ubicate al di fuori della zona perimetrata e di fatto servita, il tributo è ridotto del 40% sia nella parte fissa che in quella variabile 5. Riduzioni per utenze non domestiche Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte pubbliche e private operative, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 20%. 6. Avvio al recupero. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 20% per l’utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. Il produttore unitamente all’istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l’anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti. 1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più disagiate, introduce una riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile da applicare nei seguenti casi specifici:
Per questi casi la tassa è ridotta in misura del 70% della tariffa vigente. Per questi casi la tassa è ridotta in misura del 90% della tariffa vigente. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni l’utente interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e messo a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di nullità entro il termine stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l’anno 2013 il termine è stato prorogato al 16 Dicembre 2013. (Delibera C.C. n.40 del 30/09/2013) 2. La tariffa domestica si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: a) riduzione del 50% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 4.000,00; b) riduzione del 25% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 9.000,00; c) riduzione del 15% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00; 3. Ai fini della determinazione dell’agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili. 4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente e debbono essere presentate all’Ente annualmente entro il termine stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l’anno 2013 il termine è stato prorogato al 16 Dicembre 2013. (Delibera C.C. n.40 del 30/09/2013) 5. La tariffa non domestica si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle seguenti categorie della Tariffa Tares: Categoria 9 (case di cura e di riposo) categoria 22 (Ristoranti, pizzerie ecc ) Categoria 24 (Bar, caffè ) Categoria 27 (Ortofrutta, pescherie.. ) per la particolare funzione aggregativa, sociale e ricreativa. Riduzione della Tariffa pari al 15%. (Questa riduzione non deve essere richiesta ma è inserita d’ufficio) |
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A chi rivolgersi | Dott. Giacomo Orazzini | |
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Ultima Revisione: 30/10/2013 Dott. Giacomo Orazzini | ||
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