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Misure di prevenzione incendi boschivi


Si informano i cittadini che il Sindaco con Ordinanza n. 24 del 26 giugno ha adottato le misure di prevenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio comunale. Tali misure saranno in vigore dal 1 luglio al 15 settembre. Esse prevdono:

- il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all’art. 58 comma 1^, del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:
a)accensione di fuochi e carbonaie;
b)abbruciamento di residui vegetali;
c)uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
d)accumulo e stoccaggio all’aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
e)qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;

nei seguenti siti:

1)nei boschi, negli arbusteti e nelle aree assimilate di cui all’art. 3 della Legge Forestale Toscana;
2)negli impianti di arboricoltura da legno di cui all’art. 66 della Legge Forestale Toscana;
3)nei terreni incolti ed in quelli con presenza di stoppie o arbusti;
4)in una fascia contigua alle aree di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 di larghezza non inferiore a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

- il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, legge 9.10.1967, n. 950, legge 1.3.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00. Resta comunque ferma l'azione di rivalsa di competenza del Sindaco a norma dell'art. 55 del R.D. 3.3.1934, n. 383, sui proprietari dei terreni colpiti da incendi o contermini.

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:

• SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana
n. verde 800-425425 - ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L’ANNO
• COP (Centro Operativo Provinciale) della Provincia di Pisa
n.tel. 050-3160126 ATTIVO ORE 8/20 DAL 15.06.2009 AL 15.09.2009

L'esistenza di un incendio e l’inosservanza dei disposti di cui alla presente ordinanza può inoltre essere comunicata anche ad uno dei seguenti organi:

• Pronto intervento VV.F. (n. Tel. 115);
• Distaccamento Volontario Vigili del Fuoco di Lari (n. Tel. 0587/687102)
• Emergentisti della Misericordia ( n.Tel. 0587 - 685088 )
• Emergenza ambientale Corpo Forestale dello Stato ( n. Tel. 1515);
• Pronto Intervento Carabinieri; (n. Tel. 112);
• Pronto intervento Polizia di Stato ( n. Tel. 113);
• Pronto intervento Guardia di Finanza (n. Tel. 117);
• Stazione Carabinieri di Lari ( n. Tel. 0587 - 684115 );
•Ufficio Tecnico Comune di Lari (n. Tel. 0587/687521-3-4-8
• Ufficio Polizia Municipale Lari ( n. Tel. 0587 - 686111 );
• N. Tel. Mobile Polizia Municipale ( n. 329/6503552 e 329/6503567 );

In tal caso i suddetti organi devono procedere ad inoltrare la comunicazione al COP e/o al SOUP, come in precedenza riportati.

Inoltre i proprietari di terreni agricoli e non sono invitati a garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e poderale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio.

In allegato l'ordinanza.



Link di approfondimento:
>> ORDINANZA E OPUSCOLO


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