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PRATICA - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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Oggetto della pratica ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Informazioni generali E' il diritto degli interessati ad esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi, salvo il rimborso dei costi.
Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi...".

Nei confronti di chi può essere esercitato il diritto di accesso?
Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.

Cosa si intende per documento amministrativo?
Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Chi può esercitare il diritto di accesso?
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso.

A chi deve essere presentata la richiesta di accesso?
Le richieste dovranno essere presentaste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvederà ad inviarle agli uffici di competenza. Ai sensi dell'art. 25 della L.241/90, la richiesta di accesso deve essere motivata.

Come si esercita il diritto di accesso?
Il diritto di accesso si esercita di norma in via informale tramite richiesta anche verbale all'ufficio che detiene il documento. L'accesso in via informale avviene quando è possibile provvedere immediatamente all'esibizione del documento o alla sua riproduzione. Anche in caso di richiesta verbale sarà cura dell'ufficio provvedere alla verifica dell'identità del richiedente e compilare apposito verbale di accesso di cui una copia sarà consegnata al richiedente e l'originale trattenuto nell'archivio delle richieste di accesso dell'ufficio.
Qualora non sia possibile provvedere in via informale alla richiesta di accesso, l'interessato dovrà presentare richiesta formale scritta utilizzando l’apposito modulo.
Nel caso in cui la richiesta venga inviata via posta, via fax o via internet, non occorre alcuna autentica della firma del richiedente se l'istanza è accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. L'identità del richiedente sarà successivamente verificata al momento dell'esibizione del documento o della consegna delle copie.
Documenti da presentare Istanza di accesso su apposito modulo. Occorre la delega in caso di persona che agisce in rappresentanza del diretto interessato.
Requisiti richiesti Il requisito per l'accesso agli atti risiede in un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22).
Il diritto all'accesso è negato qualora dalla loro divulgazione possa derivare una lesione (...) alla sicurezza e alla difesa nazionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche (art. 24).
Entro quale termine 30 giorni
Normativa di riferimento Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succesive modificazioni ed integrazioni
Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 7/4/2009
A chi rivolgersi Dott.ssa  Nicoletta Costagli
E-mail
Documentazione da scaricare
MODULO ACCESSO FORMALE [ 18 Kb]
MODULO ACCESSO INFORMALE [ 17 Kb]
REGOLAMENTO ACCESSO [ 174 Kb]
Ultima Revisione: 14/4/2009 Dott.ssa Nicoletta Costagli
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