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PRATICA - IMU 2013
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Oggetto della pratica IMU 2013
Informazioni generali
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL  SALDO ANNO  2013


IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA SCADENZA DEL VERSAMENTO DEL SALDO IMU 2013 DEL 16 DICEMBRE SONO STATE APPORTATE IMPORTANTI NOVITA’ NORMATIVE:

AI SENSI DEL DECRETO LEGGE n. 133 DEL 30/11/2013 IN CORSO DI CONVERSIONE, NON E’ DOVUTA LA SECONDA RATA A SALDO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per le seguenti fattispecie: (Art. 1, comma 1)

  • ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

  • UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa, adibite ad Abitazione Principale e relative Pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Per LE CASE POPOLARI (IACP), o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione  dell’art.93 del DPR 24/07/1977, n. 616.

  • IMMOBILI DI CUI ALL’ART.4, comma 12-quinquies del D.L. 2/03/2012 n.16; EX CASA CONIUGALE ASSEGNATA  CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE  “ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria….l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta  a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”

  • IMMOBILI DI CUI ALL’ART.2, comma 5, del D.L. 31/08/2013 n. 102; ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE  POSSEDUTE DA PERSONALE  IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE FORZE ARMATE, E DI POLIZIA  “Non sono richieste le condizioni  della dimora abituale e della residenza anagafica  ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale  e le relative pertinenze , ad un unico immobile iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare(purchè non sia censito in categoria catastale A/1, A/8, A/9 ) che sia posseduto  e non concesso il locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma1, del decreto legislativo 19 maggio 200, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia.(Per l’anno 2013 la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° Luglio”

  • TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati di cui all’art. 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

  • FABBRICATI RURALI  AD USO STRUMENTALE  di cui all’art. 13, comma 8, del n. 201 del 2011.


  • > L’agevolazione per cui la seconda rata IMU 2013 non è dovuta, non si applica per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi da quelli di cui sopra.


    ATTENZIONE !! Per i Terreni agricoli NON CONDOTTI  PROFESSIONALMENTE per l’anno 2013 l’IMU è dovuta per il solo secondo semestre dell’anno, in quanto a norma dell’art. 1 del D.L. 102/2013 convertito, la prima rata in acconto 2013 è stata abolita.

    Per le atre fattispecie imponibili, (abitazioni non esenti, aree fabbricabili, altri fabbricati) l’IMU è dovuta per l’intero anno 2013.

    - NOTA BENE -

    L’art.1 comma 5 del D.L. 133/2013 sancisce che l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale  propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia d’immobile di cui al comma 1 del predetto articolo, deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di immobile di cui al medesimo comma 1, è versata dal Contribuente in misura pari al 40 per cento entro il 16 Gennaio 2014.


    BENI MERCE:  a seguito dell’emanazione del D.L: 102/2013 convertito nella L.124/2013, per l’anno 2013 NON E’ DOVUTA LA 2°RATA IMU  relativa ai fabbricati costruiti o destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e non siano in ogni caso  locati. Per l’anno 2013 l’IMU  resta dovuto fino al 30 Giugno. Dall’anno di imposta 2014, salvo ulteriori variazioni del quadro normativo, l’esenzione di tale fattispecie entra in regime.


    ALTRE NOVITA’


    A partire dal 1° Gennaio 2013 è soppressa la riserva dovuta allo stato di cui al c.11, art.13 del D.L. 201/2011 e pertanto l’imposta è dovuta per intero al Comune per tutti i beni immobili ad esclusione di quelli censiti nel gruppo catastale D.

    IMMOBILI  classificati nel gruppo catastale  D.

    Dal 1° Gennaio 2013  il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (esclusi quelli della categoria D/5) è elevato a 65.


    A decorrere dalla stessa data la Legge di Stabilità per l’anno 2013 con l’art.1 comma 380, ha introdotto significative novità alla disciplina degli immobili classificati nel gruppo catastale D e precisamente:



    • Ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D , calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per centoprevista dal comma 6 dell’art. 13 del  D.L. n. 201 del 2011.

    • Ha stabilito che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.


    Si fa presente che con risoluzione n.33/E del 21 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento dell’Imu per gli immobili D tramite modello F24:



    1. cod. 3925 denominato “IMU  - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”

    2. cod.  3930  denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”


    MODALITA’ DI VERSAMENTO

    I versamenti dell'imposta in acconto devono essere effettuati  mediante modello F24    (codice Ente: E455).


    TERMINI DI VERSAMENTO

    Per tutti gli immobili che non beneficiano della sospensione del pagamento dell’IMU,  il versamento della   

    > PRIMA RATA   di acconto deve essere effettuato:



    • Entro il 17 GIUGNO 2013    (il 16  cade di Domenica)


    Il versamento della prima rata è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base degli atti pubblicati dal Comune sul sito del Mef alla data del 16 Maggio 2013.


    > SECONDA RATA a saldo/conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote definitivamente approvate dal Comune.



    • Entro il 16 DICEMBRE 2013


    Con delibera di C.C. n. 35 del 4/06/2013 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU definitive da applicare con effetto dal 1° Gennaio  2013 come di seguito indicato:

    a) l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 1,06% ( per cento);

    b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all’aliquota dello 0,4% (per cento) ; per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

    c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’articolo 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, (con esclusione dei fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D)  è fissata all’aliquota dello 0,1% (per cento);

    d) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D) è fissata all’aliquota dello 0,2% (per cento);

    e) l’aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa, arte o professione  da parte del possessore,  è fissata all’aliquota dello 0,76% (per cento);

    f) l’aliquota per gli immobili locati con contratto registrato per almeno sei mesi nel periodo d’imposta, è fissata all’aliquota dello 0,86% (per cento);

    g) l’aliquota per i terreni agricoli posseduti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d’imposta in forza di contratto di affitto registrato, da Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in pensione, è fissata all’aliquota dello 0,76% (per cento);

    h) l’aliquota per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d’imposta,  in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è fissata all’aliquota dello 0,86% (per cento);

    i) l’aliquota per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1°grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare, è fissata all'aliquota dello 0,76% (per cento). Tale riduzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale;

    > Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo IMU. (16 Dicembre 2013)

    DETRAZIONE  - (per il 2013 si applica solamente alle abitazioni principali accatastate con categorie A1, A8, A9) - E’ stabilita nella misura di Euro 200,00  la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011; tale detrazione è maggiorata di 50 euro  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente  nell’unità immobiliare adibita ad abitazione  principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00.


    Base imponibile per i fabbricati
    Base imponibile per i terreni
    Base imponibile per le aree edificabili
    Calcolo dell'imposta
    Aliquote da applicare
    Detrazioni (solo per immobili adibiti ad abitazione principale)
    Dichiarazioni
    Versamenti IMU anno 2013
    Tabella codici per versamento IMU anno 2013 con modello F24
    Versamenti per soggetti residenti all'estero


    STRUMENTO DI CALCOLO IMU

    Prima di procedere al calcolo raccomandiamo di consultare l'intera parte informativa dell'Imposta Municipale Propria





    L'Amministrazione Comunale non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori materiali di inserimento dati nel programma di calcolo. L'Utente con l'utilizzo dell'applicazione solleva il Comune da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso dell'applicazione stessa.


    Documentazione da scaricare

    - Delibera di C.C. n.35 del 04/06/2013 Rif. Aliquote e detrazioni per l'anno 2013 - MODIFICA

    - Delibera di C.C. n.22 del 30/04/2013 Rif. Aliquote e detrazioni per l'anno 2013

    - Delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2012

    - Delibera di G.C. n.35 del 28/02/2011 Rif. Aliquote anni dal 2005 al 2010

    - Delibera G.C. n. 154 del 13/12/2011 Rif. integrazione Aliquote anni dal 2005 al 2010

    - Delibera di G.C. n.128 del 31/10/2012 Rif. Valore medio aree fabbricabili anno 2012

    - Delibera di G.C. n.128 del 31/10/2012 Rif. Valore medio aree fabbricabili anno 2012

    AGEVOLAZIONI

    Modello per la Dichiarazione Sostitutiva necessaria nei seguenti casi:

    - Terreni edificabili concessi in locazione a Coltivatore Diretto \ Imprenditore Agricolo Professionale

    - Immobili concessi in locazione con contratto registrato

    - Immobili non produttivi di reddito fondiario

    - Immobili concessi in uso gratuito

    Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante la presentazione della dichiarazione sustitutiva di atto notorio entro la data prevista per il versamento del saldo IMU del 16 Dicembre 2013 a pena di nullità.


    A chi rivolgersi Rag.  Rita Montagnani
    E-mail
    Telefono 0587/687520 - 687513 - 687538
    Dove andare Palazzo Comunale Piano Primo
    In quale orario Lunedi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30
    Giovedi dalle ore 15:30 alle ore 17:30
    Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 13:00
    Struttura competente U.O. Tributi
    Ultima Revisione: 7/6/2013 Rag. Rita Montagnani
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