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ISTITUZIONALE |
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AREA RISERVATA |
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PRATICA - ANAGRAFE - ISCRIZIONE PER RESIDENZA (CITTADINO STRANIERO DA ALTRO COMUNE IN ITALIA) |
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Oggetto della pratica
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Anagrafe - iscrizione per residenza (cittadino straniero da altro comune in Italia)
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Informazioni generali
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Ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n.35, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale ma altresì per raccomandata, fax o per via telematica compilando esclusivamente il modello allegato in calce. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
1-che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2-che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3-che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
4-che la copia della dichiarazione recante la firma autografata e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica.
Tale procedura, oltre a semplificare ai cittadini l’invio della presentazione, è essenziale per il comune destinatario, il quale entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione deve provvedere alla registrazione della dichiarazione stessa. Per effetto di tale disposizione,l’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati NON appartenenti all’Unione Europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione,dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno. A seguito dell’iscrizione (o della registrazione del cambiamento di abitazione) questo ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione =o la registrazione) stessa e che trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata. Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l’Ufficiale di Anagrafe dovrà indicare la motivazione nel provvedimento e ripristinare la posizione anagrafica precedente.
Riguardo all’annotazione del cambio di residenza sulla patente di guida italiana e/o carta di circolazione dei veicoli/motocicli/ciclomotori, è necessario fornire, per ogni componente della famiglia, i dati relativi ai documenti di cui è titolare (numero,data ente di rilascio, targhe di veicoli/motocicli/ciclomotori di cui è proprietario).
Il cambio di abitazione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Ufficio Tributi, ai fini dell’applicazione della tassa per il ritiro dei rifiuti solidi urbani (vedi Procedimento del Servizio Tributi)
Le dichiarazione anagrafiche possono essere inviate:
Indirizzo di posta elettronica:demografici@comune.lari.pi.it
Fax: 0587 68 75 17
Indirizzo: Comune di Lari, P.zza Vittorio Emanuele II n. 2 – 56035 LARI (PI)
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Documenti da presentare
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passaporto valido, codice fiscale, permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno, eventuale carta d'identità rilasciata dal Comune di provenienza, eventuale patente di guida italiana e/o targhe dei mezzi di proprietà
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Requisiti richiesti
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essere cittadino straniero, avere nel comune la propria dimora abituale ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
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Entro quale termine
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entro 2 giorni dalla dichiarazione
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Normativa di riferimento
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L. 24.12.1954, n. 1228; D.P.R. 30.5.1989, n. 223 (Regolamento Anagrafico); D.P.R. 19.4.1994, n. 575
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A chi rivolgersi
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Paolo Coltelli
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E-mail
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Telefono
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0587-687541
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Dove andare
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Palazzo Comunale Piano Terreno
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In quale orario
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Lunedi: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Giovedi: dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Venerdi: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
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Struttura competente
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U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale
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Documentazione da scaricare
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Ultima Revisione:
16/5/2012
Valentina De Nisi
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