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PRATICA - AUTENTICAZIONE DI FIRMA - PERSONA TEMPORANEAMENTE IMPEDITA A RENDERE LA DICHIARAZIONE
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Oggetto della pratica Autenticazione di firma - persona temporaneamente impedita a rendere la dichiarazione
Informazioni generali La dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo a renderla, per ragioni connesse con lo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Il caso riguarda le persone interessate da malattie tali da creare un temporaneo quindi reversibile impedimento (momentanea amnesia, stato confusionale, coma, trauma cranico, ecc..)a effettuare materialmente una dichiarazione.
In mancanza del coniuge, cioè nel caso in cui la persona impedita risulta essere nubile, celibe, vedova/o, divorziata/o, subentra uno dei figli o, in mancanza di questi (perchè l'impedito ne era privo o gli sono tutti premorti), uno dei genitori, uno dei nonni, uno dei nipoti e dei pronipoti in linea retta e, in linea collaterale uno degli zii o dei fratelli o una delle sorelle.
Il pubblico ufficiale, nell'effettuare l'autenticazione, non è tenuto a indicare le ragioni concrete dell'impedimento temporaneo.
Se l'impedimento e rendere la dichiarazione è invece di natura permanente, la dichiarazione dell'interessato non può essere sostituita da quella resa dal coniuge o, in sua assenza dai figli, ecc... ma è necessario ricorrere alla preventiva procedura di interdizione e quindi all'intervento di un tutore.
Le suindicate procedure si riferiscono sia alle dichiarazioni sostitutive della certificazione, sia a quelle sostitutive dell'atto di notorietà che siano da produrre alla P.A, ai gestori di servizi pubblici o ai privati (imprese, banche, assicurazioni, ecc...).
I pubblici ufficiali legittimati alla raccolta delle dichiarazioni sostitutive anzidette sono:
-il dipendente dell'ufficio della P.A. dove la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata;
-un notaio;
-un cancelliere di tribunale;
-il dipendente incaricato dal Sindaco
Le modalità di ricevimento e redazione delle dichiarazioni sostitutive (VEDERE schede specifiche) di chi è temporaneamente impedito a renderle e che siano da presentare alla P.A., ai gestori/esercenti di servizi pubblici o ai privati(imprese, banche,assicurazioni, ecc...) non possono essere utilizzate dagli interessati per rendere dichiarazioni fiscali (denunce ai fini IVA, IRPEF, ecc....)
La dichiarazione sostitutiva è esente da imposta di bollo.
COSTO dell'autenticazione:
-in bollo Euro 11,52 fino a quattro facciate
- in carta semplice Euro 0,26
L'utente (cioè colui che rende la dichiarazione al posto della persona temporamente impedita) che intende ottenere in carta semplice l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che ha raccolto la dichiarazione, che quest'ultima è stata da lui resa per l'interessato impedito temporaneamente ad effettuarla, deve indicare la norma di legge che lo esenta dal pagamento dell'imposta di bollo e il pubblico ufficiale attestante, verificata l'esistenza dell'esenzione, è tenuto ad applicarla indicandone gli estremi normativi sull'atto esentato.
Evento della Vita Essere cittadino
Documenti da presentare un documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità
Requisiti richiesti piena capacità di agire da parte del coniuge e del parente dichiarante che interviene al posto della persona temporanemente impedita
Entro quale termine nessuno
Normativa di riferimento D.P.R. 28.12.2000, n. 445 modificato da art. 15 Legge 16.1.2003, n. 3 e da D.P.R. 7.4.2003, n. 137
A chi rivolgersi Paolo Coltelli
E-mail
Telefono 0587-687541
Dove andare Palazzo Comunale Piano Terreno
In quale orario Lunedi: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Giovedi: dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Venerdi: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Struttura competente U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale
Ultima Revisione: 6/12/2005 Rag. Roberta Biisecchi
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