- Abitazione principale posseduta da anziano con residenza in istituto di ricovero o sanitario purché non locata;
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare.
Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale.
Al fine di poter beneficiare di detta esenzione il soggetto interessato
deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto di cui sopra
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo ICI (16 Dicembre) dell’anno per il quale si intende usufruire di detta esenzione.
Ai sensi dell’art.1, comma 3 del D.L 93/2008
L’ESENZIONE si applica anche nei seguenti casi:
- Soggetto passivo ICI che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L’esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso territorio comunale.
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune.
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnati dall’Istituto autonomo per le case popolari.
DETRAZIONE per unità immobiliare adibita ad abitazione principale
€ 103,29 (dall’anno 2008 si applica
solo alle abitazioni con
categorie A1, A8, A9).
Con Del. di C.C. n. 5 del 31/01/2011 è stato previsto
per l’anno 2011 l’elevazione della detrazione d’imposta ad € 206,58 da applicare esclusivamente dai soggetti passivi che rientrano nelle seguenti casistiche:
Soggetti passivi con nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92
Soggetti passivi con nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L. 508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti)
Soggetti passivi con nucleo familiare con invalido civile al 100%
Per questi casi il reddito
ISEE dovrà essere non superiore ad € 21.201,00.
Soggetto passivo con nucleo familiare composto da persone residenti che abbiano compiuto 65 anni di età (compiuti al 1° Gennaio dell’anno di imposizione) con reddito ISEE non superiore ad € 10.598,00
Soggetto passivo con nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata, con reddito ISEE non superiore ad € 4.261,00.
Al fine di poter beneficiare della maggiore detrazione prevista per l’anno 2011, i soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo ICI.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti dell'imposta possono essere effettuati:
- su bollettino di c/c postale intestato a Comune di Lari - Servizio di Tesoreria (c/c postale n.561563);
- tramite Modello F24 (codice Ente: E455).
Il versamento può essere effettuato presso
ogni sportello della CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO o presso qualsiasi UFFICIO POSTALE.
Con D.L. 223/2006 è stata, inoltre, prevista la facoltà per tutti i soggetti passivi del tributo di provvedere al pagamento attraverso il Modello F24 (codice Ente E455).
TERMINI DI VERSAMENTO
Il versamento può essere effettuato:
- In unica soluzione: entro il 16/06/2011
- In 2 rate: prima rata entro il 16/06/2011 e
seconda rata entro il 16/12/2011
(scadenze modificate dall’art. 37, co. 13, D.L. 223/2006)
ARROTONDAMENTI
La Legge n. 269/2006 (Finanziaria 2007) ha disposto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
DICHIARAZIONE
Permane l’obbligo della Dichiarazione ICI da presentare nel 2011 per gli adempimenti attualmente previsti in tema di riduzione dell’Imposta e nei casi in cui le modifiche soggettive ed oggettive che danno luogo ad una differente determinazione dell’imposta dovuta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui all’art.3/bis del D.Lgs. 463/97 concernente la disciplina del Modello Unico Informatico. La Dichiarazione ICI va inoltre utilizzata in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non siano acquisibili dai Comuni tramite la consultazione della banca dati catastale.
La Dichiarazione ICI va presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. I moduli sono a disposizione presso l’Ufficio Tributi.